L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere il patrocinio legale dell'Istituto in tutte le vertenze e in tutti i giudizi dell'Istituto stesso.
Testo vigente dal 30 marzo 1956
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Testo vigente dal 30 marzo 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-03-15;154~art10 · fonte del testo