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[1]Il Ministro per la marina e' autorizzato ad assumere impegni per completare e potenziare i servizi armi, munizioni ed armamenti a bordo ed a terra sino all'importo complessivo di L. 1.600.000.000, cosi' ripartiti:

[2]Esercizio finanziario 1939-40... L. 550.000.000

[3]» » 1940-41........... » 650.000.000

[4]» » 1941-42........... » 350.000.000

[5]» » 1942-43........... » 50.000.000

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-02;504~art1 · fonte del testo