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[1]Con decreti del Ministro per le finanze saranno gradualmente inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina i fondi necessari.

[2]Qualora nei singoli esercizi gli stanziamenti suddetti non raggiungessero le somme previste dall'art. 1, l'eventuale differenza sara' portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 2 maggio 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-05-02;504~art2 · fonte del testo