Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con decreti del Ministro per le finanze saranno gradualmente inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina i fondi necessari.
[2]Qualora nei singoli esercizi gli stanziamenti suddetti non raggiungessero le somme previste dall'art. 1, l'eventuale differenza sara' portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 2 maggio 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
