L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' - in deroga, eventualmente, alle vigenti disposizioni statutarie - ad effettuare operazioni di finanziamento, nel limite previsto di 1.600 milioni di lire, a favore della propria "gestione di colonizzazione" per il completamento della propria opera di colonizzazione intrapresa in Libia e per l'adempimento degli obblighi contratti nei riguardi dei propri coloni. L'istituto predetto provvedera', inoltre, ad effettuare operazioni di finanziamento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Libia, entro il limite di lire 660 milioni, per il raggiungimento da parte dell'Ente stesso degli analoghi scopi.

Testo vigente dal 8 ottobre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-18;926~art1 · fonte del testo