Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'art. 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato e' affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumera' anche la gestione della attivita' di colonizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 24 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843~art3 · fonte del testo