Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare una convenzione con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrera' per l'attuazione del "Piano di ulteriore avvaloramento" previsto dall'art. 10 del sopra indicato Accordo. La convenzione stabilira' le modalita', i termini, nonche' l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.

Testo vigente dal 24 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843~art4 · fonte del testo