Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli a termini dell'articolo 12 del regolamento 159/66 CEE del Consiglio del 25 ottobre 1966 e dell'articolo 4 del regolamento 130/66 CEE del Consiglio del 26 luglio 1966, e con le procedure e le modalita' previste dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1975.

Testo vigente dal 16 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-11-26;633~art4 · fonte su Normattiva