Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. All'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' aggiunto, dopo il quarto, il seguente comma: "La gestione degli impianti di cui al precedente comma puo' essere affidata anche a societa' per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento".

Testo vigente dal 5 giugno 1984

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 64/1987

    Questione infondata
    2 marzo 1987

    Riuniti i giudizi di cui in epigrafe: 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, e 17, comma primo, lett. b) - recte lett. a) - della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: legge finanziaria del 1985), nonché degli artt. 6, comma diciannovesimo…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 8 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

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  • Sentenza n. 356/1985

    Questione infondata
    21 dicembre 1985

    Deve ritenersi quanto all'art. 7 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), che esso, da un lato riguarda interventi d'incentivazione della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, dall'altro prevede che i relativi fondi vadano ripartiti fra le Regioni e Province autonome, perché li impieghino in base ai criteri fissati con lo stanziamento, e tale riparto deve ritenersi prescritto anche dall'art. 11, primo e secondo comma. L'art. 9 della stessa legge autorizza, invece, la spesa di trentacinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, destinati alla lotta contro gli incendi boschivi e all'attuazione di un programma di forestazione produttiva di rilevanza nazionale, su suoli demaniali e secondo le linee e gli obiettivi indicati dal piano agricolo ai sensi della legge n. 984/77: spesa questa di competenza statale, per quel che riguarda i servizi anticendi, ai sensi del terzo comma dell'art. 69 del d.P.R. n. 616/77, il quale lascia ferme le competenze dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le Regioni, di taluni servizi e modalità nell'estinzione degli incendi, mentre in via generale riserva esclusivamente allo stesso la determinazione delle spese e dei mezzi di protezione ed i servizi antincendi. Per quel che rigurda la spesa inerente al programma di forestazione, detta norma, disponendo che tale programma deve conformarsi al piano agricolo contemplato dalla legge n. 984/77 per coordinare i piani regionali del settore, adempie al requisito del collegamento programmatico ed operativo a livello nazionale, che deve presiedere all'utilizzazione del fondo istituito. L'art. 13, primo comma - che autorizza la spesa di dieci miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del succitato Ministero, al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al completamento degli impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta ed altre attività od operazioni concernenti i prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 910/66 - si giustifica, poi, in quanto il particolare interesse pubblico preso in considerazione dalla legge di spesa, se non coincide totalmente, certo viene qui, per il suo rilievo, a connettersi strettamente con l'interesse nazionale alla realizzazione degli impianti, che servono alla raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione di detti prodotti. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni suindicate, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, sull'assunto che sarebbero state trasferite agli enti regionali: l'intera materia degli interventi a sostegno della cooperazione agricola (già previsti dalla legge n. 403/77); la difesa dei boschi dagli incendi e tutte le attività di completamento degli impianti per i prodotti agricoli e zootecnici). - S. n. 307/83, che ha dichiarato illegittimo l'art. 20, terzo comma, della legge n. 180/83, per aver stanziato spese dirette alla realizzazione di progetti di forestazione industriale produttiva.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 136 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-06-04;194~art13 · fonte su Normattiva