Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere concessi finanziamenti in lire italiane ad enti ed istituti pubblici e privati, istituzioni universitarie ed imprese industriali per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata dei quali non e' prevista la produzione in Italia.

Testo vigente dal 5 agosto 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-07-14;471~art1 · fonte del testo