Gli strumenti ed i beni acquistati con la utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono importati anche in deroga ad eventuali divieti o limitazioni. Le operazioni previste dai precedenti articoli e tutti i provvedimenti, atti, contratti, formalita' relative alle operazioni stesse, le cambiali emesse a favore dell'Istituto mobiliare italiano, nonche' le altre attivita' contemplate nell'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, godono del trattamento tributario di cui allo stesso articolo. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.

Testo vigente dal 5 agosto 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-07-14;471~art6 · fonte del testo