Il Ministro per il tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano - IMI il quale e' autorizzato a perfezionare, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi. L'istituto mobiliare italiano provvedera' altresi' al prelievo presso l'Ufficio italiano dei cambi - per conto del Tesoro dello Stato - delle valute di cui al precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie con l'Ufficio italiano dei cambi con l'Istituto mobiliare italiano.

Testo vigente dal 5 agosto 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-07-14;471~art5 · fonte del testo