Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~art4 · fonte su Normattiva