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Gli Istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonche' gli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919, possono convenire a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 15 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1016~art2 · fonte su Normattiva