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Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente: "L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie, per operazioni di credito destinate:
- a)al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;
- b)alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;
- c)alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;
- d)al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;
- e)al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni".
Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 16 dicembre 2010
