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Il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1959, n. 623, e' autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche' agli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra:
- a)la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto dichiara, di poter praticare per operazioni similari tenuto conto delle altre agevolazioni di cui l'istituto stesso gode per le operazioni a favore di imprese commerciali; e
- b)la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5. Tale contributo decorre dalla data della stipula dei contratti. In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo. La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno effettuati secondo le modalita' di cui all'art. 7 della stessa legge. Il Comitato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e' costituito oltre che dei membri previsti nella detta legge anche dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriale.
Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 15 agosto 1961
