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Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalita' relative alla, concessione e alla, gestione di finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 10 per ogni 100.000 lire o frazione di 100.000 lire qualunque sia la scadenza. Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli istituti indicati nell'articolo 6 le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1016~art7 · fonte del testo