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Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalita' inerenti ai finanziamenti concessi dagli Istituti di cui all'articolo 6 della presente legge, nonche' i diritti spettanti alle Cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla meta'. Le modificazioni agli atti costitutivi degli Istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla meta'.

Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1016~art8 · fonte su Normattiva