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Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 6, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio finanziario 1969-70, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio la somma annua di lire 300 milioni. Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1016~art9 · fonte su Normattiva