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Il contributo fisso annuo a favore dell'Azienda e di cui all'art. 16, lettera c), della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, sara' corrisposto all'Azienda medesima, anche dopo la scadenza del ventennio ivi stabilito e fino a tutto l'esercizio 1964-65.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1057~art2 · fonte del testo