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Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1057~art3 · fonte del testo