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[1]Per le strade di pertinenza delle Amministrazioni provinciali che saranno classificate statali entro un quinquennio dalla data di pubblicazione della presente legge, e' stabilito a carico delle Amministrazioni stesse un eventuale contributo annuo, da versarsi alla Azienda autonoma statale della strada, contributo che verra' determinato volta per volta con decreto dei Ministri per i lavori pubblici, interno e finanze, tenuta presente la media delle spese manutentorie occorse nell'ultimo biennio.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - COBOLLI-GIGLI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1057~art4 · fonte del testo