Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, e' autorizzato a stipulare con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) la convenzione necessaria per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonche' alle modalita' di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.

Testo vigente dal 19 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-01-23;26~art3 · fonte su Normattiva