I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle casse di risparmio e dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale. Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1 milione se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2 milioni se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4 milioni se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere o di opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni. Il tasso da porre a carico dei prestatari non puo' essere superiore al tasso ufficiale di sconto. Le cambiali rilasciate per le operazioni di cui al precedente articolo 1 ed ai commi primo e secondo del presente articolo, sono soggette alla tassa di bollo dello 0,10 per cento, quale che sia il loro importo e la loro scadenza. Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.

Testo vigente dal 19 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-01-23;26~art2 · fonte su Normattiva