Le disponibilita' del fondo costituito con i finanziamenti disposti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, sono utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) per l'erogazione di contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima dell'8 per cento, su prestiti destinati al miglioramento di case di abitazione civili e rurali e alla costruzione o al miglioramento di modeste attrezzature alberghiere e di ristorazione nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettivita' di un turismo a basso costo, nonche' alla realizzazione, nelle medesime zone, di modeste opere di interesse turistico generale.

Testo vigente dal 20 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;417~art1 · fonte su Normattiva