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L'articolo 21 della legge 13 maggio 1966, n. 303, e' soppresso. Le disponibilita' residue derivanti dagli stanziamenti autorizzati dallo stesso articolo sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere assegnate alla "gestione finanziaria" dell'AIMA.

Testo in vigore dal 13 aprile 1971 al 10 settembre 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-31;144~art7 · fonte del testo