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Gli ultimi tre commi dell'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti con i seguenti: "L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi previsti dal precedente comma sara' imputato per il sessennio 1965-1970 sull'importo complessivo autorizzato dall'articolo 20 a favore della Cassa medesima. Le successive annualita' fino al 1980 per un importo non superiore a lire 500 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che saranno stanziati, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, per assicurare lo svolgimento dell'attivita' della Cassa fino al 31 dicembre 1980. Tale somma verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22 mila milioni nell'esercizio 1970, a 48 mila e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 46 mila e 500 milioni nell'esercizio 1979 e a 43 mila e 500 milioni nell'esercizio 1980".

Testo in vigore dal 5 maggio 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-04-08;160~art3 · fonte su Normattiva