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Fermo restando quanto disposto negli articoli 1 e 2 della presente legge, le destinazioni delle somme relative ad opere gia' programmate ai sensi delle leggi 22 luglio 1966, n. 614, e 25 ottobre 1968, n. 1089, ma non ancora eseguite, nonche' le competenze dei Ministeri. responsabili della loro realizzazione conservano la loro validita'.
Testo in vigore dal 16 novembre 1971 al 22 dicembre 2008
