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Per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica, che ricorre il 2 giugno 1986, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1986. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle celebrazioni, mediante aperture di credito, a favore di un funzionario delegato, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture, le prestazioni di opere e di servizi, nonche' gli incarichi di studio sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' presentato annualmente, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario entro il quale le spese sono state erogate, alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro - Ufficio speciale presso la Presidenza del consiglio dei Ministri - che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti. Le eventuali economie risultanti alla fine dell'anno 1986 sono versate in apposito conto corrente da aprirsi presso la tesoreria centrale dello Stato per essere riassegnate nell'esercizio successivo, in tutto o in parte, allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le residue esigenze di cui alla presente legge, con decreti del Ministro del tesoro.

Testo in vigore dal 30 settembre 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-09-26;592~art1 · fonte del testo