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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 settembre 1986 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1986-09-26;592~art2 · fonte del testo