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A modifica dell'art. 66 della legge 29 aprile 1949, n. 261, la spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene assunta dallo Stato e sara' annualmente fissata con la legge di bilancio.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 16 dicembre 2010
