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Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito, ovvero mediante emissioni di un prestito redimibile, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 120 miliardi nell'anno finanziario 1975, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1976. Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi. I mutui con i Consorzi di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Per l'emissione del prestito redimibile si osservano le disposizioni e le modalita' stabilite per il "Prestito per l'edilizia scolastica" di cui agli articoli dal 52 al 57 del titolo III della legge 28 luglio 1967, n. 641. All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1974 sara' fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi dal 1974 al 1976.
Testo in vigore dal 12 settembre 1974 al 22 dicembre 2008
