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E' fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;11~art10 · fonte del testo