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L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, singoli e associati, che ne facciano richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unita' rilevate sul territorio di rispettiva competenza, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche. L'Istituto nazionale di statistica fornisce i dati di cui al comma 1, alle stesse condizioni e con le stesse modalita', agli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che, costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, conservano la natura e le attribuzioni degli uffici provinciali di statistica precedentemente operanti presso le camere di commercio medesime. I dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati nell'osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le modalita' per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008
