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I comuni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 46 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, effettuano la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello inserito sul questionario del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo, la data di nascita e il comune di residenza. Le istruzioni per l'anzidetta revisione vengono impartite dall'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;11~art12 · fonte del testo