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Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 446.200 milioni, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 262.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno finanziario 1992.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008

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