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Dell'autorizzazione di spesa di lire 446.200 milioni, di cui all'articolo 2, la somma di lire 81 miliardi e' destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori e gli operatori incaricati del loro coordinamento, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la somma di lire 5 miliardi da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati. Sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto nazionale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti e disposti dall'Istituto stesso.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;11~art3 · fonte del testo