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I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore o di coordinatore a personale dipendente dal comune stesso, a personale civile di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonche' a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni svolgera' l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;11~art4 · fonte del testo