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Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;11~art5 · fonte del testo