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Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa, pari al 4,6 per cento dello stanziamento di lire 262.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno 1992, da portare ad incremento del fondo di incentivazione destinato al personale dell'Istituto nazionale di statistica addetto alle operazioni dei censimenti di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008
