Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese necessarie per dotare gli organi periferici delle apparecchiature elettroniche ai fini dell'informatizzazione della gestione delle operazioni censuarie e degli altri adempimenti che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano altresi' le spese relative alla campagna di sensibilizzazione, quelle relative all'aggiornamento dei piani topografici e conseguente geocodifica delle localita' abitate e delle sezioni di censimento in esse delimitate, nonche' alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari dei censimenti. L'Istituto nazionale di statistica puo' affidare le operazioni di cui al comma 2 a soggetti esterni. Le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali o a loro consorzi dotati di proprie strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso. Tale affidamento puo' riguardare solo i dati relativi alle unita' censite dagli enti richiedenti. Le modalita' e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008
