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Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dello artigianato. Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonche' il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982. Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Si prescinde dal parere della commissione anzidetta qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-18;864~art1 · fonte su Normattiva