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Per l'effettuazione delle operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 i dipendenti comunali possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche in deroga alle vigenti disposizioni, entro il limite individuale di 60 ore mensili per non oltre novanta giorni. La spesa relativa a detto lavoro straordinario non puo' comunque superare per ciascun comune l'ammontare del rimborso forfettario delle spese di carattere generale corrisposto dall'Istituto al comune ai sensi del primo comma dell'articolo 4.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-12-18;864~art6 · fonte su Normattiva