Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1978 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per la copertura dell'onere di cui al precedente articolo il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, nell'anno 1978, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.683 miliardi. Si applicano a dette operazioni le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 1978, con una maggiorazione delle operazioni stesse. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 21 agosto 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1978-08-04;461~art3 · fonte del testo