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Alla erogazione della somma di cui al precedente articolo 2 si provvede:
- a)per quanto all'importo destinato ad integrare il Fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1977, mediante trasferimento alle regioni delle quote spettanti in un'unica soluzione entro il 30 settembre 1978;
- b)per quanto all'importo destinato ad integrare il Fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1978, mediante trasferimento alle regioni di un dodicesimo ogni mese delle quote spettanti in conformita' al riparto del fondo previsto per l'anno stesso. Il saldo dei dodicesimi maturati sara' attuato entro il 30 settembre 1978.
Testo in vigore dal 21 agosto 1978 al 22 dicembre 2008
