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Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro del tesoro e sentito il comitato centrale per la liquidazione degli enti mutualistici di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, provvede, entro il 30 novembre 1978, alla rilevazione della spesa sanitaria erogata a qualsiasi titolo: per prevenzione, per cura e per riabilitazione nell'ambito di ogni territorio regionale dalle regioni, dagli enti locali: comuni, province e loro consorzi, da enti nazionali: E.N.P.I., A.N.C.C. ed altri, dalle istituzioni mutualistiche, dagli enti ospedalieri e da ogni altra istituzione che eroga assistenza sanitaria a carico della finanza pubblica. La rilevazione, da attuarsi tramite le regioni, deve prevedere una distinzione tra spese per beni e servizi, spese per il personale, spese per le attrezzature e spese per gli investimenti; e ogni altra distinzione utile ad individuare le tendenze della spesa sanitaria.

Testo in vigore dal 21 agosto 1978 al 22 dicembre 2008

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