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Gli enti ospedalieri sono tenuti a fornire i dati relativi alla composizione degli avanzi o disavanzi di amministrazione eventualmente accertati, ai termini di legge, al 31 dicembre 1974 al netto dei rimborsi per i crediti di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, e 21 marzo 1976, n. 72. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalita' ed i termini perentori a pena di decadenza per gli adempimenti di cui al comma precedente, nonche' le modalita' per l'applicazione del successivo sesto comma. Il presidente della giunta regionale vigila sull'osservanza degli adempimenti di cui al primo comma e procede, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli stessi, ove il termine indicato dal decreto ministeriale sia trascorso senza che gli adempimenti medesimi siano intervenuti. I disavanzi di cui al primo comma, rilevati dai bilanci per tale anno debitamente approvati e dalle variazioni successivamente intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono suscettibili di modifiche in aumento. Eventuali sopravvenienze passive non considerate faranno carico alla gestione corrente. A parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma, punto 4), dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le disponibilita' finanziarie degli enti ospedalieri derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori a quella del 1975, saranno fatte affluire in un conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale per essere destinate, prioritariamente nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi enti al termine della gestione 1974. Allo scopo e' autorizzata anche l'utilizzazione delle disponibilita' derivanti dalle operazioni finanziarie di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e 31 marzo 1976, n. 72. Il decreto ministeriale di cui al secondo comma determina altresi' l'estinzione dei crediti degli enti ospedalieri derivanti dal mancato pagamento delle rette di degenza anteriori al 1° gennaio 1975 da parte degli istituti mutualistici di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonche' dei comuni.
Testo in vigore dal 21 agosto 1978 al 22 dicembre 2008
