Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1978 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, sono aggiunti i seguenti commi: "Il Ministro della sanita' puo' altresi' comandare presso il Ministero della sanita', per le esigenze del centro studi, funzionari dirigenti degli enti e gestioni mutualistiche di cui all'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264. Il comando e' disposto dai commissari liquidatori su richiesta nominativa del Ministro. Ai fini della programmazione sanitaria il Ministro della sanita' e' autorizzato ad avvalersi altresi' di un gruppo di esperti particolarmente competenti in materia economica e sanitaria per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie. Il numero complessivo dei funzionari e degli esperti di cui ai due precedenti commi non puo' superare le venti unita'. Il compenso da corrispondere a ciascuno dei funzionari dirigenti e degli esperti di cui ai precedenti commi non puo' superare per i funzionari dipendenti dalla pubblica amministrazione il 50 per cento della retribuzione loro spettante in via ordinaria e per gli esperti non dipendenti dalla pubblica amministrazione il compenso massimo stabilito per gli esperti chiamati a collaborare con il Ministero del bilancio e della programmazione economica".
Testo in vigore dal 21 agosto 1978 al 22 dicembre 2008
