Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1977 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per la copertura dell'onere di cui al precedente articolo, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, nell'anno 1977, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 1.650 miliardi. Si applicano a dette operazioni le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 1977, con una maggiorazione delle operazioni stesse. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 24 agosto 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;565~art3 · fonte su Normattiva