Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970

Art. 2 — Personale direttivo, insegnante e non insegnante

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Per la istituzione di istituti e scuole e per lo sdoppiamento di corsi e classi nei settori della scuola elementare, secondaria e artistica - comprese le scuole speciali, le classi differenziali della scuola dell'obbligo e gli istituti per minorati sensoriali - nonche' per l'ampliamento e la revisione dei relativi organici di personale, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di vigilanza, direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole e degli istituti indicati nel presente articolo, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

[2]per il 1966.................... L. 40.100 milioni per il 1967.................... L. 81.190 milioni per il 1968.................... L. 123.120 milioni per il 1969.................... L. 163.320 milioni per il 1970.................... L. 202.880 milioni Con gli stanziamenti previsti al precedente comma si provvedera' altresi' all'istituzione di cinque nuovi posti di vice-ragionieri economi nel ruolo del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili. In attesa della nuova legge relativa alla preparazione delle insegnanti di scuola materna, con le somme indicate nel presente articolo possono essere istituite nuove scuole magistrali statali. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore delle scuole magistrali convenzionate, dipendenti da Enti morali, funzionanti alla data del lo ottobre 1965 e' fissato in lire 210 milioni per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art2 · fonte del testo