Art. 3 — Contributi alle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole speciali ed orfanotrofi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per l'attribuzione degli effetti economici della parifica e per l'adeguamento del contributo alle classi parificate di scuola elementare funzionanti presso scuole speciali per minorati psicofisici e sensoriali e presso orfanotrofi, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, per contributi a favore di scuole elementari parificate, e' aumentato, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:
tolto: per il 1966...................... L. 80 milioni per il 1967...................... L. 330 milioni per il 1968...................... L. 360 milioni per il 1969...................... L. 360 milioni per il 1970...................... L. 360 milioniaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art3 · fonte del testo